Per la Canapa Italiana

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Ricorso Tar Filiera Canapa
AGGIORNAMENTI: 15 luglio: DEPOSITATO IL RICORSO! 28 luglio: UDIENZA FISSATA IL 7 SETTEMBRE!
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È stato aperto un conto appositamente il per il coordinamento del ricorso intestato all’Avvocato Giacomo Bulleri
IBAN: IT62 Z084 6113 9000 0001 0990 089
Causale: “Contributo ricorso tar - associazione XYZ”
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AGGIORNAMENTI: 15 luglio: DEPOSITATO IL RICORSO! 28 luglio: UDIENZA FISSATA IL 7 SETTEMBRE!
L'intesa raggiunta in Conferenza Stato - Regioni sullo schema di decreto interministeriale che recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n.75/2018 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali" introduce un quadro normativo innovativo a livello europeo per il comparto delle piante officinali, assolutamente apprezzabile. Nel testo tuttavia è presente un riferimento all’art 1, comma 4 appare in violazione dell’impianto normativo europeo
4. La coltura della Cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Al termine di una prima analisi affidata all’avvocato Giacomo Bulleri e all’avv. Alessandro Botto dello studio Legance Il motivo del ricorso appare fondato:
“Ad esito di una prima disamina del testo del decreto interministeriale, appare plausibile la proposizione di un ricorso al TAR competente al fine di impugnare il medesimo nella parte qua relativa all'utilizzo dei soli semi e derivati di canapa ai fini officinali.
Tale riferimento, infatti, potrebbe risultare limitativo nei confronti dello sviluppo agroindustriale della filiera costituendo una lesione delle previsioni comunitarie di cui ai Reg. (CE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e pertanto una restrizione quantitativa all’organizzazione comune del mercato della canapa, secondo le interpretazioni fornite dalla CJE nei casi "Hammerstein" e "Kanavape".
Appare altresì plausibile che sussistano ragionevoli argomentazioni per sostenere l’immediata lesività del decreto interministeriale, dal momento che lo stesso, individuando chiaramente un limite all’azione degli operatori di mercato circa l’utilizzo della cannabis sativa.
E’ importante precisare che il ricorso è mirato ad ottenere esclusivamente la sospensione degli articoli che si riferiscono all’ambito di applicazione della 242, non coinvolgendo in alcun modo la normativa delle piante officinali ne quella relativa alla produzione farmaceutica, e con solo l’obiettivo di chiarire in maniera inequivocabile il conflitto di tale formulazione, come già accennato, con la normativa comunitaria.
Fonti Europee:
EU Regulation 1307/2013 – establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy.
EU Regulation 1308/2013 – establishing a common organisation of the markets in agricultural products.